Art. 2.
(Unificazione dei ruoli).

      1. Dal 1o gennaio 2007 sono disposte le unificazioni dei ruoli indicati agli articoli 3 e 4.
      2. In relazione alle unificazioni di cui al comma 1 del presente articolo il quadro I annesso alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è sostituito dal quadro I di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Il quadro II annesso alla medesima tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 490 del 1997, e successive modificazioni, è abrogato.
      3. In relazione alle unificazioni di cui al comma 1 del presente articolo il quadro VI annesso alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è sostituito dal quadro VI di cui all'allegato B annesso alla presente legge. Il quadro VII annesso alla medesima tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 490 del 1997, e successive modificazioni, è abrogato.

 

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